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Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita un’associazione neutra, sia sul piano politico che religioso, al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l’Italia, denominata “Camera di Commercio Italiana di Antananarivo”.
La Camera di Commercio italiana di Antananarivo è costituita sotto forma di Associazione senza scopo di lucro, governata dall’ordinanza n°60-133 del 3 ottobre 1960 (con riferimento alla legge italiana n°518 del 1 luglio 1970).
La sede dell’Associazione è fissata al lotto V 08 Ter Manakambahiny Antananarivo.
Tale Consiglio camerale ha facoltà di creare rappresentanze e delegazioni camerali sia nel Paese della sede operativa che in Italia.
La Camera aderisce all’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’estero.
Art. 2 ATTRIBUZIONI
La Camera ha lo scopo di svolgere, prevalentemente, un’attività a favore degli scambi commerciali con l’Italia e di assistenza agli operatori economici nonché di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e la collaborazione fra imprenditori dei diversi Paesi.
La Camera sviluppa il legame e la collaborazione con il sistema istituzionale italiano, con la rete camerale, con le associazioni di imprese, con i Consorzi Export nonché con ogni altro soggetto interessato, sia esso pubblico o privato, anche attraverso la realizzazione di progetti e iniziative comuni.
La Camera promuove la diffusione di informazioni economiche, utili a favorire la collaborazione tra imprese e sviluppare opportunità di affari.
La Camera si prefigge di:
- sviluppare i contatti con organismi, enti, associazioni, operatori ed ambienti economici e finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare le relazioni in campo economico e commerciale;
- sviluppare un’azione di comunicazione, informazione e conoscenza mediante: riviste, bollettini, newsletter economiche, rapporti, cataloghi, repertori, database specialistici, convegni e seminari, pubblicità sui media, siti Web in Internet, ecc.;
- realizzare un servizio di accoglienza e di prima assistenza agli operatori italiani che si recano nel Paese di sede per affari e agli altri operatori per quanto riguarda le attività in Italia;
- realizzare un’azione di assistenza e di consulenza alle imprese per favorire lo sviluppo di attività economiche e commerciali;
- operare per far conoscere e concretizzare le opportunità di cooperazione transnazionale tra imprese, nonché gli investimenti all'estero per le imprese italiane e in Italia per le imprese estere;
- realizzare sessioni di formazione e stage per la diffusione della cultura economica, ivi compreso l’organizzazione di corsi di lingua italiana;
- fornire un’assistenza specifica alle missioni economiche;
- svolgere ogni altra azione utile per il raggiungimento dei propri fini.
- La Camera di Commercio non potrà dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro.
Art. 3 MEMBRI
Possono essere membri della Camera di Commercio: le ditte, le collettività, gli istituti e le società italiane operanti nei due Paesi, nonché le persone che svolgono un’attività e che godano dei diritti civili ed esercitino l'agricoltura, il commercio ed i servizi, l'industria, un'arte o libera professione.
Possono inoltre essere membri le persone, le ditte, le collettività, gli istituti e le società di altra nazionalità, sempreché soddisfino le condizioni sopra indicate.
La domanda di iscrizione in qualità di membro deve essere presentata alla Camera.
L'adesione alla Camera è annuale e si intende rinnovata di anno in anno sempreché non venga disdetta con lettera raccomandata.
La Camera ha membri che dispongono di voto deliberativo ed elettivo.
Ogni membro ha la facoltà di formulare proposte che debbono essere indirizzate al Presidente perché possano figurare nell'ordine del giorno dell’Assemblea o del Consiglio.
Art. 4 ESCLUSIONE DEI MEMBRI
Non possono far parte della Camera a nessun titolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano subito pene infamanti e che, comunque, abbiano perduto i diritti civili.
Il membro che venga a trovarsi in una di queste condizioni è radiato automaticamente.
Può essere inoltre radiato, in base a delibera del Consiglio Direttivo, il membro che si sia reso indegno di appartenere alla Camera. Contro tale esclusione, che deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata, è ammesso il ricorso al Consiglio, da presentarsi per iscritto al Presidente della Camera entro 30 giorni dalla notifica dell'esclusione.
Il membro sottoposto a procedimento fallimentare sarà radiato dalla Camera.
Art. 5 QUOTE
L'ammontare delle quote viene fissato di anno in anno dal Consiglio e deve essere versato entro 30 giorni dalla richiesta.
Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di saldo della quota, qualsiasi mancato pagamento comporta la decadenza dello status di membro e, conseguentemente, termina il rapporto associativo.
L'anno sociale e finanziario decorre da1 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
Art. 6 ORGANI DELLA CAMERA
Sono organi della Camera:
1 L'Assemblea dei membri 2 Il Consiglio Direttivo 3 Il Presidente 4 Il Collegio dei Revisori dei Conti 5 Il Tesoriere 6 Il Segretario Generale
Ad eccezione del Segretario Generale, le cariche sono gratuite, triennali e riconfermabili per non più di un mandato.
Alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio sono invitati a partecipare il Capo della Rappresentanza diplomatica italiana, l’Addetto commerciale, il Console ed il Rappresentante dell'ufficio dell’Ice (Istituto per il Commercio Estero), ove presente.
Art. 7 ASSEMBLEA
L'Assemblea dei membri si riunisce almeno una volta all'anno. Può riunirsi, inoltre, in ogni altra occasione in cui si renda necessaria.
Essa è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente.
Il Presidente ha facoltà di convocarla ogni volta lo ritenga opportuno.
Il Presidente è tenuto a convocarla entro un termine di 15 gg. quando lo decida il Consiglio o a richiesta motivata di almeno un terzo dei membri.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora di svolgimento e deve essere inviato ai membri almeno 15 gg. prima dell’Assemblea.
L’Assemblea dei membri:
- discute e approva le relazioni annuali della Presidenza e dei Revisori dei conti;
- discute ed approva il bilancio;
- discute ed approva il bilancio preventivo;
- elegge in proprio seno i componenti del Consiglio direttivo e ne fissa il numero sino al limite massimo di 15;
- discute e delibera sulle proposte del Consiglio e dei membri;
- discute e delibera sulle aggiunte o modifiche allo Statuto;
- decide sullo scioglimento della Camera.
L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Camera.
L’Assemblea è sempre valida:
se l'avviso di convocazione sia stato spedito ai membri almeno 15 gg. prima dell’Assemblea stessa e riporti luogo, giorno, ora e ordine del giorno;
se all'ora fissata è presente almeno la metà dei membri. Non verificandosi tale condizione, l’Assemblea si riunisce trenta minuti dopo in seconda convocazione.
Le delibere dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente decide la maggioranza.
Per quanto riguarda le proposte di modifica dello Statuto, le delibere sono valide solo se approvate dalla maggioranza assoluta dei membri.
Ogni membro può farsi rappresentare alle Assemblee da un altro membro mediante delega scritta, da inviarsi alla Camera almeno un giorno prima. Un membro non può, tuttavia, rappresentare più di tre membri.
Le delibere dell’Assemblea dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale della Camera.
Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo elegge, nel suo interno alla prima riunione, un Presidente e un Vice Presidente.
Il Presidente rappresenta la Camera e può delegare particolari atti e competenze al Vice Presidente.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri non specificamente riservati all’Assemblea, provvede all'amministrazione della Camera e alla trattazione di tutti gli affari inerenti al funzionamento di essa.
Nomina il Segretario Generale secondo le modalità previste all’art. 14.
Nomina il Tesoriere.
Redige il bilancio preventivo e presenta il bilancio all’Assemblea Generale.
Rendendosi vacanti dei posti nel Consiglio, quest'ultimo provvederà all'integrazione, fino alla prossima Assemblea Generale.
Il Consiglio delibera, nella seduta susseguente alla presentazione, sulle accettazioni delle domande di ammissione a socio, sulle radiazioni e sulle riammissioni dei soci, partecipando agli interessati le decisioni prese ed i motivi che le hanno determinate.
Art. 9 DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Le delibere del Consiglio sono valide sempreché:
l'avviso di convocazione sia stato inviato ai consiglieri per iscritto al domicilio da essi indicato almeno 10 gg. prima e indichi giorno, ora, luogo e ordine del giorno;
siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri, oltre al Presidente o chi ne fa le veci.
Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.
Su richiesta di uno o più membri del Consiglio, le delibere possono avvenire a scrutinio segreto.
Il consigliere che non assista, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, potrà essere dichiarato decaduto e sostituito.
Le delibere del Consiglio dovranno essere conservate in un verbale, approvato all’inizio di ogni seduta dai membri del Consiglio stesso e depositato presso la sede della Camera.
Il Consiglio provvede ad inviare, entro 30 gg. dall'adozione, al Ministero del Commercio Estero, tramite la Rappresentanza diplomatica italiana competente e, direttamente, all'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero:
a) una copia dei bilanci, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
b) un elenco dei membri con le variazioni rispetto all'anno precedente;
c) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti;
d) una relazione sulle nuove attività programmate;
e) la lista dei componenti gli organi della Camera.
Art. 10 IL PRESIDENTE
Il Presidente deve essere scelto fra i consiglieri in carica. Egli rappresenta la Camera, presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. Dirige le discussioni e nelle votazioni, in casi di parità, il suo voto è determinante.
Su richiesta motivata e scritta di tre consiglieri è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 15 gg.
Ha facoltà di utilizzare l'opera dei consiglieri e può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche e di determinate questioni.
Ha la firma sociale e, per gli atti a carattere amministrativo, la userà accompagnata da quella del Segretario Generale.
Art. 11 IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente ha tutte le attribuzioni del Presidente quando questi sia assente o impedito.
In casi di impedimento o di assenza del Presidente e del Vice Presidente il membro del Consiglio più anziano che sia presente ne assume le funzioni.
Art. 12 REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei conti hanno l'incarico di esaminare i libri sociali della Camera di Commercio e controllare il buon andamento gestionale della Camera. Essi vengono nominati dall’Assemblea e non possono far parte di quest'ultima.
Debbono informare l'Assemblea, mediante relazione scritta, dei risultati della revisione compiuta.
Art. 13 TESORIERE
Il Tesoriere controlla i fondi della Camera.
I fondi della Camera, con eccezione della somma da tenersi pronta per il normale fabbisogno di cassa e che viene fissata dalla Presidenza, vengono versati su conti correnti bancari.
Il Tesoriere dispone di questi fondi sulla base di relative istruzioni, che devono portare la firma congiunta del Presidente o del Vice Presidente e del Segretario Generale.
In caso di impedimento il Tesoriere verrà sostituito dal Segretario Generale. Così nel caso di impedimento del Segretario Generale, lo sostituirà il Tesoriere.
La Presidenza può autorizzare il Segretario Generale a disporre dei fondi liquidi di cassa autonomamente, secondo i criteri indicati dal Presidente.
Art. 14 SEGRETARIO GENERALE
Al Segretario Generale è affidata la direzione delle attività della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del Collegio dei Revisori.
Il Segretario Generale è il capo del personale della Camera e attua gli orientamenti e le decisioni degli Organi, nonché le istruzioni della Presidenza.
Agli effetti della sua responsabilità firma con il Presidente gli atti amministrativi della Camera.
Il Segretario Generale non può essere membro e non può dedicarsi ad affari commerciali. Lo stipendio è fissato dal Consiglio.
Art. 15 DISPOSIZIONI VARIE
Un Regolamento interno regola il funzionamento dei singoli organi camerali e degli uffici conformemente alle disposizioni del presente Statuto.
Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte all’Assemblea Generale, previa comunicazione per esteso ai soci.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Assemblea Generale potrà decidere lo scioglimento della Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all'ordine del giorno e la delibera venga adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto valgono le norme della legislazione locale.
Redatto a Antananarivo, il 15 dicembre 2007
Il Segretario Generale Leonardo Sunseri Il Presidente ing. Mario Tosi
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